Legge 335 del 1995
(Pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190,
S.O.)
1.
Princìpi generali;
sistema di calcolo dei trattamenti
pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli.
1. La presente legge ridefinisce il sistema
previdenziale allo scopo di garantire la
tutela prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo
dei trattamenti pensionistici attraverso la
commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle
prestazioni con affermazione del princìpio
di flessibilità, l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della
pluralità degli organismi assicurativi,
l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire
livelli aggiuntivi di copertura
previdenziale, la stabilizzazione della
spesa pensionistica nel rapporto con il
prodotto interno lordo e lo sviluppo del
sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge
costituiscono princìpi fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Le successive leggi della Repubblica non
possono introdurre eccezioni o deroghe alla
presente legge se non mediante espresse
modificazioni delle sue disposizioni.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della
Valle d'Aosta, adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
dalle relative norme di attuazione; la cui
armonizzazione con i princìpi della presente
legge segue le procedure di cui all'articolo
48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte
integrante della manovra di finanza pubblica
per gli anni 1995-1997 e di quella per gli
anni 1996-1998 e concorre al mantenimento
dei limiti massimi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato
finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi
1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995).
Le successive disposizioni determinano gli
effetti finanziari di contenimento stabiliti
dall'articolo 13, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli
obiettivi quantitativi di cui alla allegata
tabella 1, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di
integrare gli effetti finanziari in termini
di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per
lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano
realizzati gli obiettivi quantitativi di
contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella 1, il Governo
della Repubblica adotta misure di
modificazione dei parametri dell'ordinamento
previdenziale necessarie a ripristinare, a
decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno
rispetto degli obiettivi finanziari di cui
alla tabella predetta.
Le modifiche dei parametri devono riguardare
i singoli comparti nei quali si sono
verificati gli scostamenti. Ai fini del
riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non può prevedersi l'aumento
delle entrate se non per il limitato periodo
necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei
parametri e nel comparto in cui si verifica
lo scostamento.
A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
468, in apposita sezione nella parte
dedicata agli andamenti tendenziali, sono
analizzate le proiezioni per il successivo
decennio della spesa previdenziale.
Ove si riscontrino scostamenti al percorso
di riequilibrio previsto dal comma 3, nella
parte dedicata alla definizione degli
obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente
in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e
finanziario dei singoli fondi del sistema
previdenziale obbligatorio, sono indicate le
correzioni da apportare alla presente legge
con apposito provvedimento. Per quanto
previsto dal presente comma il Governo si
avvale del Nucleo di valutazione per la
spesa previdenziale di cui al comma 44 che,
a tal fine, è tenuto a predisporre una serie
di indicatori idonei a valutare la dinamica
dell'equilibrio finanziario relativo ai
flussi previdenziali di ciascuna gestione
del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua
nell'assicurazione generale obbligatoria e
nelle forme sostitutive ed esclusive della
stessa, è determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'età
dell'assicurato al momento del pensionamento.
Per tener conto delle frazioni di anno
rispetto all'età dell'assicurato al momento
del pensionamento, il coefficiente di
trasformazione viene adeguato con un
incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il
coefficiente di trasformazione dell'età
immediatamente superiore e il coefficiente
dell'età inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza
annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione
del montante contributivo e le notizie
relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo, nei casi di
maturazione di anzianità contributive pari o
superiori a 40 anni si applica il
coefficiente di trasformazione relativo
all'età di 57 anni, in presenza di età
anagrafica inferiore.
Ai fini del computo delle predette anzianità
non concorrono le anzianità derivanti dal
riscatto di periodi di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti
contributivi e la contribuzione accreditata
per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di età
è moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante
contributivo individuale si applica alla
base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno luogo a versamenti, ad
accrediti o ad obblighi contributivi e la
contribuzione così ottenuta si rivaluta su
base composta al 31 dicembre di ciascun
anno, con esclusione della contribuzione
dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato
dalla variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno
da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della
serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare ai soli
fini del calcolo del montante contributivo
sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima,
l'aliquota per il computo della pensione è
fissata al 33 per cento.
Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) detta aliquota è fissata al
20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni
demografiche e dell'andamento effettivo del
tasso di variazione del PLI di lungo periodo
rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, rilevati
dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Nucleo di
valutazione di cui al comma 44, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e le
organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,
ridetermina, ogni dieci anni, il
coefficiente di trasformazione previsto al
comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di
previdenza di cui al comma 6 che alla data
del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianità contributiva inferiore a
diciotto anni, la pensione è determinata
dalla somma:
a)
della quota di pensione corrispondente alle
anzianità acquisite anteriormente al 31
dicembre 1995 calcolata, con riferimento
alla data di decorrenza della pensione,
secondo il sistema retributivo previsto
dalla normativa vigente precedentemente alla
predetta data;
b)
della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle
ulteriori anzianità contributive calcolato
secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme
di previdenza di cui al comma 6 che alla
data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianità contributiva di almeno diciotto
anni, la pensione è interamente liquidata
secondo la normativa vigente in base al
sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidità di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222,
liquidato con il sistema contributivo,
ovvero la quota di esso nei casi di
applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema,
assumendo il coefficiente di trasformazione
relativo all'età di 57 anni nel caso in cui
l'età dell'assicurato all'atto
dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore.
Il predetto coefficiente di trasformazione è
utilizzato per il calcolo delle pensioni ai
superstiti dell'assicurato nel caso di
decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di
inabilità secondo i sistemi di cui ai commi
da 6 a 12, le maggiorazioni di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 12
giugno 1984, n. 222, si computano, secondo
il sistema contributivo, per l'attribuzione
di un'anzianità contributiva complessiva non
superiore a 40 anni, aggiungendo al montante
individuale, posseduto all'atto
dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore
quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo
anno di età dell'interessato computata in
relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque
anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Per la liquidazione del trattamento si
assume il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo non si applicano
le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per
i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e
7, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle
settimane di riferimento delle retribuzioni
pensionabili, già previsto nella misura del
50 per cento, è sostituito dalla misura del
66,6 per cento del numero delle settimane
intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la
data di decorrenza della pensione, con
arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano
avuto un'anzianità contributiva pari o
superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui
al comma 17 ai fini della determinazione
della base pensionabile trovano applicazione
nella stessa misura e con la medesima
decorrenza e modalità di computo ivi
previste, entro il limite delle ultime 780
settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti
pensionistici sono liquidati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di
anzianità sono sostituite da un'unica
prestazione denominata "pensione di
vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma
19, previa risoluzione del rapporto di
lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di età, a condizione
che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo
della pensione risulti essere non inferiore
a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale
di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni,
determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonché dal predetto importo dal
sessantacinquesimo anno di età.
Qualora non sussistano i requisiti
assicurativi e contributivi per la pensione
ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che
non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e che si
trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 3, comma 6, compete una
indennità una tantum, pari all'ammontare
dell'assegno di cui al citato articolo 3,
comma 6, moltiplicato per il numero delle
annualità di contribuzione accreditata a
favore dell'assicurato, da ripartire fra gli
stessi in base ai criteri operanti per la
pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennità è
calcolata in proporzione alle settimane
coperte da contribuzione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalità
e i termini per il conseguimento
dell'indennità.
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63
anni la pensione di vecchiaia di cui al
comma 19 non è cumulabile con redditi da
lavoro dipendente nella loro interezza e con
quelli da lavoro autonomo nella misura del
50 per cento per la parte eccedente il
trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza
con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore
ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui
al comma 19 non è cumulabile con redditi da
lavoro dipendente ed autonomo nella misura
del 50 per cento per la parte eccedente il
trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza
dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13
la pensione è conseguibile a condizione
della sussistenza dei requisiti di anzianità
contributiva e anagrafica previsti dalla
normativa previgente, che a tal fine resta
confermata in via transitoria come integrata
dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori
è data facoltà di optare per la liquidazione
del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, ivi
comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,
a condizione che abbiano maturato
un'anzianità contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel
sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di criteri di
calcolo, di retribuzioni di riferimento, di
coefficienti di rivalutazione e di ogni
altro elemento utile alla ricostruzione
delle posizioni assicurative individuali ai
fini dell'esercizio dell'opzione di cui al
comma 23, avendo presente, ai fini del
computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre
1995, l'andamento delle aliquote vigente nei
diversi periodi, nel limite massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianità
dei lavoratori dipendenti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e
delle forme di essa sostitutive ed esclusive
si consegue:
a)
al raggiungimento di un'anzianità
contributiva pari o superiore a 35 anni, in
concorrenza con almeno 57 anni di età
anagrafica;
b)
al raggiungimento di un'anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;
c)
al raggiungimento di un'anzianità
contributiva non inferiore a 37 anni, o
comunque a quella riportata nella colonna 2
dell'allegata tabella B, se superiore, nei
casi in cui il rapporto di lavoro sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo
parziale, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni.
La pensione maturata è cumulabile con la
retribuzione ed è ridotta in ragione
inversamente proporzionale alla riduzione,
non superiore al 50 per cento, dell'orario
normale di lavoro; la somma della pensione e
della retribuzione non può comunque superare
l'ammontare della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parità di altre condizioni,
presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti
alle forme previdenziali di cui al comma 25,
fermo restando il requisito dell'anzianità
contributiva pari o superiore a trentacinque
anni, nella fase di prima applicazione, il
diritto alla pensione di anzianità si
consegue in riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il requisito
anagrafico di cui alla medesima tabella B,
colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età
anagrafica, al conseguimento della maggiore
anzianità contributiva di cui alla medesima
tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di
anzianità per le forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è
conseguibile, nella fase transitoria, oltre
che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a)
ferma restando l'età anagrafica prevista
dalla citata tabella B, in base alla
previgente disciplina degli ordinamenti
previdenziali di appartenenza ivi compresa
l'applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni di cui all'articolo 11,
comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
b)
a prescindere dall'età anagrafica di cui
alla lettera a), in presenza dei requisiti
di anzianità contributiva indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione
delle riduzioni percentuali sulle
prestazioni di cui all'allegata tabella D
che operano altresì per i casi di anzianità
contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni
alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori,
ai quali si applica la predetta tabella D,
possono accedere al pensionamento al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito contributivo
prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria,
oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25,
lettera b), il diritto alla pensione di
anzianità si consegue al raggiungimento di
un'anzianità contributiva non inferiore a 35
anni ed al compimento del cinquantasettesimo
anno di età. Per il biennio 1996-1997 il
predetto requisito di età anagrafica è
fissato al compimento del cinquantaseiesimo
anno di età.
29. I lavoratori, che risultano essere in
possesso dei requisiti di cui ai commi 25,
26, 27, lettera a), e 28: entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento di anzianità al 1° luglio
dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo
trimestre, possono accedere al pensionamento
al 1° ottobre dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il terzo
trimestre, possono accedere al pensionamento
al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il
quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1° aprile dell'anno
successivo. In fase di prima applicazione,
la decorrenza delle pensioni è fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla
allegata tabella E per i lavoratori
dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze
ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi
esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria, che accedono al pensionamento
secondo quanto previsto dal comma 27,
lettera b), la decorrenza della pensione è
fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di maturazione del requisito di
anzianità contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le
parole: "fino a 30 anni" sono sostituite
dalle seguenti: "inferiore a 31 anni".
Per i lavoratori dipendenti privati e
pubblici in possesso alla data del 31
dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di
contribuzione di cui all'articolo 13, comma
10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la
decorrenza della pensione, ove non già
stabilita con decreto ministeriale emanato
ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1°
settembre 1995. I lavoratori autonomi
iscritti all'INPS, in possesso del requisito
contributivo di cui al predetto articolo 13,
alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata,
possono accedere al pensionamento al 1°
gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai
fini dell'accesso al trattamento di pensione,
la cessazione dal servizio ha effetto dalla
data di inizio dell'anno scolastico e il
relativo trattamento economico decorre dalla
stessa data, fermo restando quando disposto
dall'articolo 13, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di
pensionamento anticipato in data successiva
al 28 settembre 1994 possono revocare la
domanda stessa entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge.
Non sono disponibili, per le operazioni di
trasferimento e passaggio relative all'anno
scolastico 1995 - 1996, i posti del
personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento
anticipato in data successiva al 28
settembre 1994.
Al personale del comparto scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di decorrenza dei
trattamenti pensionistici di anzianità
continuano a trovare applicazione: nei casi
di cessazione dal servizio per invalidità
derivanti o meno da cause di servizio; nei
casi di trattamenti di mobilità previsti
dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223; nei casi di
pensionamenti anticipati, previsti da norme
specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
connessione ad esuberi strutturali di
manodopera; per i lavoratori privi di vista.
Le
predette disposizioni si applicano altresì:
a)
per i lavoratori di cui all'articolo 13,
comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi
ordinamenti durante il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità;
b)
per i lavoratori che raggiungano nel corso
del 1995 il requisito contributivo previsto
dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, in base ai benefici di cui
all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, e nel medesimo anno
presentino domanda di pensionamento.
(omissis)
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai
commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad
un anno per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui
al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, come modificato ai sensi dei commi 34 e
35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo, il lavoratore,
nei cui confronti trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
sensi dei commi 34 e 35, può optare per
l'applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo all'età anagrafica
all'atto del pensionamento, aumentato di un
anno per ogni sei anni di occupazione nelle
attività usuranti ovvero per l'utilizzazione
del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'età pensionabile
fino ad un anno rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi
annui, a decorrere dal 1996.
All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni: per
lire 100 miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti, da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare norme
intese a riordinare, armonizzare e
razionalizzare, nell'ambito delle vigenti
risorse finanziarie, le discipline dei
diversi regimi previdenziali in materia di
contribuzione figurativa, di ricongiunzione,
di riscatto e di prosecuzione volontaria
nonché a conformarle al sistema contributivo
di calcolo, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
armonizzazione, con riferimento anche ai
periodi massimi riconoscibili, con
particolare riferimento alle contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i
periodi di maternità e per aspettativa ai
sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, e
degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Per i periodi di maternità, revisione dei
criteri di accredito figurativo, in costanza
di rapporto lavorativo, escludendo che
l'anzianità contributiva pregressa ne
costituisca requisito essenziale;
b)
conferma della copertura assicurativa
prevista dalla previgente disciplina per
casi di disoccupazione;
c)
previsione della copertura assicurativa,
senza oneri a carico dello Stato e secondo
criteri attuariali, dei periodi di
interruzione del rapporto di lavoro
consentiti da specifiche disposizioni per la
durata massima di tre anni; nei casi di
formazione professionale, studio e ricerca e
per le tipologie di inserimento nel mercato
del lavoro ove non comportanti rapporti di
lavoro assistiti da obblighi assicurativi,
nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi
intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici
determinati esclusivamente secondo il
sistema contributivo, sono riconosciuti i
seguenti periodi di accredito figurativo:
a)
per assenza dal lavoro per periodi di
educazione e assistenza dei figli fino al
sesto anno di età in ragione di
centosettanta giorni per ciascun figlio;
b)
per assenza dal lavoro per assistenza a
figli dal sesto anno di età, al coniuge e al
genitore purché conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo
complessivo di ventiquattro mesi;
c)
a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro
al momento del verificarsi dell'evento
maternità, è riconosciuto alla lavoratrice
un anticipo di età rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio
e nel limite massimo di dodici mesi.
In alternativa al detto anticipo la
lavoratrice può optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con
applicazione del moltiplicatore di cui
all'allegata tabella A, relativo all'età di
accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due
figli, e maggiorato di due anni in caso di
tre o più figli.
41. La disciplina del trattamento
pensionistico a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato vigente nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria è estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime.
In caso di presenza di soli figli di minore
età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione è elevata al 70
per cento limitatamente alle pensioni ai
superstiti aventi decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai
superstiti sono cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui all'allegata
tabella F.
Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi di cui al presente comma con la
pensione ai superstiti ridotta non può
essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo
delle fasce immediatamente precedenti quella
nella quale il reddito posseduto si colloca.
I limiti di cumulabilità non si applicano
qualora il beneficiario faccia parte di un
nucleo familiare con figli di minore età,
studenti ovvero inabili, individuati secondo
la disciplina di cui al primo periodo del
presente comma.
Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali
più favorevoli in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidità nei casi di
cumulo con redditi da lavoro dipendente,
autonomo o di impresa si applicano le
riduzioni di cui all'allegata tabella G.
Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidità ridotto
non può essere comunque inferiore a quello
che spetterebbe allo stesso soggetto qualora
il reddito risultasse pari al limite massimo
della fascia immediatamente precedente
quella nella quale il reddito posseduto si
colloca.
Le misure più favorevoli per i trattamenti
in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di
reversibilità o l'assegno ordinario di
invalidità a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, liquidati in
conseguenza di infortunio sul lavoro o
malattia professionale, non sono cumulabili
con la rendita vitalizia liquidata per lo
stesso evento invalidante, a norma del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza
della rendita stessa.
Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali
più favorevoli in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, un Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale con compiti di
osservazione e di controllo dei singoli
regimi assicurativi, degli andamenti
economico-finanziari del sistema
previdenziale obbligatorio, delle dinamiche
di correlazione tra attivi e pensionati, e
dei flussi di finanziamento e di spesa,
anche con riferimento alle singole gestioni,
nonché compiti di propulsione e verifica in
funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale.
A tal
fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a)
ad informare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulle vicende gestionali
che possono interessare l'esercizio di
poteri di intervento e vigilanza;
b)
a riferire periodicamente al predetto
Ministro sugli andamenti gestionali
formulando, se del caso, proposte di
modificazioni normative;
c)
a programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni anche mediante acquisizione di
dati e informazioni presso ciascuna delle
gestioni;
d)
a predisporre per gli adempimenti di cui al
comma 46 relazioni in ordine agli aspetti
economico-finanziari e gestionali inerenti
al sistema pensionistico pubblico;
e)
a collaborare con il Ministro del tesoro per
la definizione del conto della previdenza di
cui all'articolo 65, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
f)
a svolgere le attività di cui ai commi 5 e
11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma
44 è composto da non più di quindici membri
che abbiano particolare competenza e
specifica esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico
ed economico-statistico-attuariale, nominati,
per un periodo non superiore a quattro anni,
rinnovabile una sola volta, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Il Nucleo è composto da magistrati
amministrativi e contabili di cui uno in
veste di coordinatore, da personale
appartenente ai ruoli dei professori
universitari, da personale appartenente ai
ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici
anche economici, nonché da esperti, in
numero non superiore a cinque, non
appartenenti alle categorie predette; i
componenti del Nucleo sono collocati, ove ne
venga fatta richiesta dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, fuori
ruolo conservando il trattamento delle
amministrazioni di provenienza, senza avere
diritto ad ulteriori compensi.
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati le
modalità organizzative e di funzionamento
del Nucleo di valutazione, la remunerazione
dei membri medesimi in armonia con i criteri
correnti per la determinazione dei compensi
per attività di pari qualificazione
professionale, il numero e le
professionalità dei dipendenti appartenenti
al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o di altre Amministrazioni dello
Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo
anche attraverso l'istituto del distacco.
Per il funzionamento del Nucleo, ivi
compreso il compenso ai componenti, è
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni
annue a decorrere dal 1996.
Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997,
si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale,
iscritto ai fini del bilancio triennale
1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale riferisce, con
periodicità biennale, al Parlamento sugli
aspetti economico-finanziari ed attuativi
inerenti alla riforma previdenziale recata
dalla presente legge.
(omissis)
3. Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale.
1 (omissis).
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui
all'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli
anni successivi, ai sensi della predetta
lettera c). Alla lettera c) del comma 3
dell'articolo 37 della citata legge n. 88
del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole:
"incrementato
di un punto percentuale".
Entro il 31 dicembre 1999, il Governo
procede alla ridefinizione della
ripartizione dell'importo globale delle
somme di cui al primo periodo del presente
comma in riferimento alle effettive esigenze
di apporto del contributo dello Stato alle
diverse gestioni previdenziali secondo i
seguenti criteri in concorso tra loro:
a)
rapporto tra lavoratori attivi e pensionati
inferiore alla media;
b)
risultanze gestionali negative;
c)
rapporto tra contribuzione e prestazioni con
l'applicazione di aliquote contributive non
inferiori alla media, ponderata agli
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi
interessati.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare uno o più decreti, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte a
riordinare il sistema delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali di invalidità
e inabilità.
Tali
norme dovranno ispirarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari
e dei relativi criteri di riconoscimento con
riferimento alla definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
b) armonizzazione dei procedimenti di
erogazione e di revisione delle prestazioni,
fermo comunque rimanendo per il settore
dell'invalidità civile, della cecità civile
e del sordomutismo il princìpio della
separazione tra la fase dell'accertamento
sanitario e quella della concessione dei
benefici economici, come disciplinato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli interventi in rapporto
alla specificità delle differenti tutele con
riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilità e cumulabilità delle diverse
prestazioni assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e
di controllo sulle diverse forme di tutela
previdenziale ed assistenziale anche
mediante forme di raccordo tra le diverse
competenze delle amministrazioni e degli
enti previdenziali quali la costituzione,
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di
coordinamento.
Decorsi due anni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al
presente comma, il Governo procede ad una
verifica dei risultati conseguiti con
l'attuazione delle norme delegate anche al
fine di valutare l'opportunità di pervenire
alla individuazione di una unica istituzione
competente per l'accertamento delle
condizioni di invalidità civile, di lavoro
di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, in materia di
effettuazione degli incroci automatizzati
dei dati, l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione detta le norme
tecniche ed i criteri per la pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di sistemi informativi
automatizzati, nonché per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente,
per altre forme di raccordo, garantendo in
ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di
prestazioni previdenziali o assistenziali,
il cui importo è condizionato al reddito del
soggetto o del nucleo famigliare cui il
soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli organismi
erogatori, all'Amministrazione finanziaria
che provvederà a verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo
della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani,
residenti in Italia, che abbiano compiuto 65
anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma è
corrisposto un assegno di base non
reversibile fino ad un ammontare annuo netto
da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta
fino a concorrenza dell'importo predetto, se
non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale
di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il
limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito è
costituito dall'ammontare dei redditi
coniugali, conseguibili nell'anno solare di
riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di
provvisorietà sulla base della dichiarazione
rilasciata dal richiedente ed è conguagliato,
entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti. Alla formazione
del reddito concorrono i redditi, al netto
dell'imposizione fiscale e contributiva, di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti
da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, nonché gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non
si computano nel reddito i trattamenti di
fine rapporto comunque denominati, le
anticipazioni sui trattamenti stessi, le
competenze arretrate soggette a tassazione
separata, nonché il proprio assegno e il
reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno
non concorre a formare reddito la pensione
liquidata secondo il sistema contributivo ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e
privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un
terzo della pensione medesima e comunque non
oltre un terzo dell'assegno sociale.
