indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

Viene erogata indipendentemente dall'età; · essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; · avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età; · non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente ubblico).


  • L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
  • L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
  • L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età
  • L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
  • L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Il diritto alle indennità parte dal mese successivo alla data in cui viene presentata la domanda di accertamento all’ASL; sugli arretrati sono calcolati gli interessi legali.
L’Ente incaricato per il pagamento delle indennità è l’INPS.