indennità di accompagnamento
L'indennità di
accompagnamento è stata istituita dalla
Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di
una provvidenza in favore degli invalidi
civili totalmente inabili a causa di
minorazioni fisiche o psichiche.
Condizioni:
Viene erogata indipendentemente dall'età; ·
essere cittadino italiano residente in
Italia, o essere straniero titolare di carta
di soggiorno; · avere il riconoscimento di
un'invalidità totale, non essere in grado di
deambulare o di svolgere autonomamente gli
atti quotidiani della vita tipici dell'età;
· non essere ricoverato in istituto con
pagamento delle retta a carico dello Stato
(o di Ente ubblico).
- L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
- L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
- L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età
- L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
- L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.
Il diritto alle indennità parte dal mese
successivo alla data in cui viene presentata la
domanda di accertamento all’ASL; sugli arretrati
sono calcolati gli interessi legali.
L’Ente incaricato per il pagamento delle
indennità è l’INPS.
