Esenzione bollo auto

I disabili possono godere dell'esenzione permanente dal bollo auto.
Per usufruirne, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, oppure ad un soggetto rispetto al quale quest'ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51).
Laddove ci siano più disabili a carico di uno stesso soggetto, questo può fruire dei benefici per ogni singolo soggetto svantaggiato.
Il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se a benzina, e a 2800 centimetri cubici se a gasolio.
Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati.

Hanno diritto a queste agevolazioni:

a) I non vedenti, ossia coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (rif. norm. artt. 2, 3 e 4 L: 3/4/2001 n. 138);

b) I sordomuti (rif. norm. art. 1 L. n. 68 del 1999), ossia coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;

c) I disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento.

Sono i soggetti che rientrano nel comma 3 art. 3 della L.104/1992, cioè quei soggetti per i quali è necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione tale per cui la situazione assume i connotati di gravità;

d) I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Sono i soggetti che rientrano nel comma 1, art. 3 L. 104/1992, cioè 'colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione'. Per questa categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei Trasporti terrestri).
Qualora la disabilità rientri in una delle altre ipotesi sopra indicate, l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione.

Per i disabili titolari di patente speciale, l'adattamento del veicolo può consistere anche solo nel cambio automatico di serie dell'auto.
Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.
Il disabile, alla richiesta del primo bollo auto,dovrà produrre istanza all'Ufficio Tributi della Regione e mandare la documentazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta, se perdurano le condizioni di esonero, vale anche per gli anni successivi.
Nel caso in cui disabile possieda più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile, che, nella domanda di esenzione, deve indicare la relativa targa.

COME SI RICHIEDE:

L'esenzione del bollo auto si deve richiedere agli uffici della Regione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento.

Documenti da presentare:

a) certificazione attestante la condizione di disabilità (per non vedenti e sordomuti, certificato di invalidità rilasciato da commissione medica pubblica; per i disabili psichici e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso l'ASL dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap ovvero la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 art. 4).

Per i veicoli adattati è richiesto anche:

a) fotocopia della patente di guida speciale: non è necessario per i soggetti che non sono in grado di guidare;

b)
fotocopia della carta di circolazione, dalla quale risulta l'adattamento del veicolo.