Esenzione bollo auto
I disabili
possono godere dell'esenzione permanente
dal bollo auto.
Per usufruirne, il veicolo deve essere
intestato allo stesso disabile, oppure
ad un soggetto rispetto al quale
quest'ultimo è fiscalmente a carico (ciò
si verifica se il disabile ha un reddito
annuo lordo non superiore a € 2.840,
51).
Laddove ci siano più disabili a carico
di uno stesso soggetto, questo può
fruire dei benefici per ogni singolo
soggetto svantaggiato.
Il veicolo deve avere una cilindrata non
superiore a 2000 centimetri cubici se a
benzina, e a 2800 centimetri cubici se a
gasolio.
Non sono agevolabili i veicoli intestati
a società od enti, pubblici o privati.
Hanno diritto a queste agevolazioni:
a)
I non vedenti, ossia coloro che sono
colpiti da cecità assoluta o che hanno
un residuo visivo non superiore ad 1/10
ad entrambi gli occhi con eventuale
correzione (rif. norm. artt. 2, 3 e 4 L:
3/4/2001 n. 138);
b)
I sordomuti (rif. norm. art. 1 L. n. 68
del 1999), ossia coloro che sono colpiti
da sordità alla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata;
c)
I disabili con handicap psichico o
mentale titolari dell'indennità di
accompagnamento.
Sono i soggetti che rientrano nel comma
3 art. 3 della L.104/1992, cioè quei
soggetti per i quali è necessario un
intervento assistenziale, permanente,
continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione
tale per cui la situazione assume i
connotati di gravità;
d)
I disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni.
Sono i soggetti che rientrano nel comma
1, art. 3 L. 104/1992, cioè 'colui che
presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione'. Per questa
categoria il diritto alle agevolazioni è
condizionato all'adattamento del veicolo
(nei comandi di guida, oppure nella
struttura carrozzata) e gli adattamenti
devono risultare dalla carta di
circolazione (e quindi devono essere
stati sottoposti a visita e prova in una
sede del Dipartimento dei Trasporti
terrestri).
Qualora la disabilità rientri in una
delle altre ipotesi sopra indicate,
l'adattamento del veicolo non è
richiesto come condizione per usufruire
dell'esenzione.
Per i disabili titolari di patente
speciale, l'adattamento del veicolo può
consistere anche solo nel cambio
automatico di serie dell'auto.
Gli adattamenti devono risultare dalla
carta di circolazione.
Il disabile, alla richiesta del primo
bollo auto,dovrà produrre istanza
all'Ufficio Tributi della Regione e
mandare la documentazione entro 90
giorni dalla scadenza del termine per il
pagamento non effettuato a titolo di
esenzione.
L'esenzione dal pagamento del bollo
auto, una volta riconosciuta, se
perdurano le condizioni di esonero, vale
anche per gli anni successivi.
Nel caso in cui disabile possieda più
veicoli, l'esenzione spetta per un solo
veicolo, scelto dal disabile, che, nella
domanda di esenzione, deve indicare la
relativa targa.
COME SI RICHIEDE:
L'esenzione del bollo auto si deve
richiedere agli uffici della Regione,
entro 90 giorni dalla scadenza del
termine di pagamento.
Documenti da presentare:
a)
certificazione attestante la condizione
di disabilità (per non vedenti e
sordomuti, certificato di invalidità
rilasciato da commissione medica
pubblica; per i disabili psichici e i
disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione o
pluriamputati, verbale di accertamento
dell'handicap emesso dalla Commissione
medica presso l'ASL dal quale risulti
che il soggetto si trova in situazione
di handicap ovvero la sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 3 comma 3
della L. 104/92 art. 4).
Per i veicoli adattati è richiesto anche:
a)
fotocopia della patente di guida
speciale: non è necessario per i
soggetti che non sono in grado di
guidare;
b)
fotocopia della carta di circolazione,
dalla quale risulta l'adattamento del
veicolo.
