Congedi parentali di due anni
Interviene
la Corte Costituzionale La legge
finanziaria per il 2001 (Legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80 comma 2)
ha introdotto una importante
agevolazione lavorativa per i genitori
di persone con handicap grave:
l'opportunità di richiedere due anni,
anche frazionabili, di congedo
straordinario retribuito.
Questa indicazione è stata poi ripresa
dal Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità (decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art.
42, comma 5), del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151.
È da sottolineare che questo tipo di
beneficio non è esteso ad altri gradi di
parentela o affinità quindi, ad esempio,
il congedo retribuito non può essere
concesso al figlio che assista il padre
handicappato o al marito che assista la
moglie in analoga situazione.
L'unica eccezione ammessa è riservata ai
lavoratori conviventi con il fratello o
sorella con handicap grave: in questo
caso la norma originaria prevede che il
congedo retribuito possa essere concesso
a condizione che entrambi i genitori
siano "scomparsi".
La norma e le successive circolari
applicative degli istituti previdenziali
non ammettono deroghe nemmeno nel caso i
genitori del disabile siano entrambi
anziani o essi stessi disabili.
L'evidente discriminazione è stata
finalmente censurata dalla recentissima
sentenza della Corte Costituzionale (8
giugno 2005, n. 233) che ne ha rilevato
l'illegittimità costituzionale.
La questione di legittimità
costituzionale era stata sollevata dalla
Corte d'appello di Torino su un caso di
rifiuto della concessione del congedo
retribuito ai fratelli di un disabile
grave essendo i genitori entrambi
viventi ma entrambi invalidi totali e
titolari di indennità di accompagnamento.
La Corte Costituzionale, infatti, ha
dichiarato illegittima la norma nella
parte in cui non prevede il diritto di
uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi con soggetto con handicap in
situazione di gravità a fruire del
congedo straordinario, nell'ipotesi in
cui i genitori siano impossibilitati a
provvedere all'assistenza del figlio
handicappato perché totalmente inabili.
Nel motivare la sentenza la Corte ha
richiamato precedenti sentenze che hanno
sottolineato l'esigenza costituzionale
di tutela dei soggetti deboli ivi
compresa l'esigenza di socializzazione,
integrazione e sostegno.
Ha ribadito inoltre la stessa finalità
perseguita dalla legge 104/92 in materia
di tutela delle persone con handicap che
si attua anche con forme di agevolazione
lavorativa tali da assicurare una
maggiore assistenza alle perdona con
disabilità.
La Corte sentenzia quindi che "è dunque
incostituzionale l'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo in esame
[il Testo Unico citato],
che irragionevolmente limita il congedo
in capo ai fratelli e alle sorelle del
soggetto handicappato al caso di
scomparsa dei genitori così non
estendendo la tutela al caso di genitori
impossibilitati a provvedere al figlio
handicappato, trattandosi di una
situazione che esige la medesima
protezione di quella esplicitata nella
norma.".
La Corte ha quindi dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art.
42, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e
paternità, a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella
parte in cui non prevede il diritto di
uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi con soggetto con handicap in
situazione di gravità a fruire del
congedo ivi indicato, nell'ipotesi in
cui i genitori siano impossibilitati a
provvedere all'assistenza del figlio
handicappato perché totalmente inabili.
Cosa accade ora?
I diretti interessati, cioè i fratelli o
le sorelle di persone con handicap grave
(art. 3 comma 3 della legge 104/1992)
con i quali convivano, possono ora
richiedere il congedo retribuito di due
anni anche se i genitori sono ancora in
vita.
La condizione è tuttavia indicata dalla
stessa Corte: i genitori devono essere
totalmente inabili.
Non è sufficiente quindi che i genitori
siano "solo" anziani o "solo" invalidi
parziali.
Gli Istituti previdenziali (INPS, INPAP
ecc.) emaneranno verosimilmente
istruzioni operative ai propri uffici
periferici, ma la sentenza della Corte
Costituzionale è già vigente dal momento
della pubblicazione (16 giugno 2005).
LA
RETRIBUZIONE, LE FERIE E LA TREDICESIMA
L'articolo 42, comma 5 del Decreto
Legislativo n. 151/2001 prevede che
questi congedi debbano essere retribuiti
con un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione percepita e
coperti da contribuzione figurativa ai
fini pensionistici.
L'indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di 36.151,98 Euro
annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente,
a decorrere dall'anno 2002, sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
L'indennità e il contributo figurativo
vengono rapportati a mesi e giorni in
misura proporzionale, se il congedo è
richiesto per periodi frazionati.
Su tale aspetto i vari enti
previdenziali di riferimento si sono
espressi con proprie circolari.
Le indicazioni INPS La questione è
affrontata dalla Circolare del 15 marzo
2001, n. 64.
L'indennità per il congedo viene
corrisposta nella misura dell'ultima
retribuzione percepita e cioè quella
percepita nell'ultimo mese di lavoro che
precede il congedo (comprensiva del
rateo per tredicesima mensilità, altre
mensilità aggiuntive, gratifiche,
indennità, premi ecc.).
Nel caso di contratti di lavoro a tempo
pieno, la retribuzione del mese preso a
riferimento va moltiplicata per 12 e
divisa per 365 giorni (366 se le assenze
cadono in un anno bisestile), con un
limite giornaliero che è rapportato al
limite annuo previsto per legge
(36.151,98 Euro rivalutati di anno in
anno).
Se invece si fa riferimento ad un
contratto di lavoro a part-time
verticale, la retribuzione percepita nel
mese stesso va divisa per il numero dei
giorni retribuiti, compresi quelli
festivi o comunque di riposo relativi al
periodo di lavoro effettuato: la
retribuzione giornaliera così
determinata va raffrontata con il limite
massimo giornaliero che è rapportato al
limite annuo previsto per legge
(36.151,98 Euro rivalutati di anno in
anno, a partire dal 2002).
Essendo questo tipo di congedo
frazionabile anche a giorni, l'indennità
viene corrisposta per tutti i giorni per
i quali il beneficio è richiesto.
Le
indicazioni: INPDAP
L'INPDAP affronta in problema nella
propria Circolare del 10 gennaio 2002,
n. 2.
Durante il periodo di congedo il
richiedente ha diritto a percepire
un'indennità, corrispondente all'ultima
retribuzione percepita, cioè riferita
all'ultimo mese di lavoro che precede il
congedo, sempreché la stessa, rapportata
all'anno, sia inferiore o pari al limite
complessivo massimo di 36.151,98 Euro
rivalutati di anno in anno cui viene
commisurata la contribuzione figurativa.
Nulla di particolare o specifico, nelle
disposizioni INPDAP, oltre a quanto già
previsto dalla normativa vigente. Le
ferie Le indicazioni relative ai
permessi lavorativi, che hanno precisato
che questi non incidono negativamente su
ferie e tredicesima mensilità, non
riguardano purtroppo anche i congedi
retribuiti di due anni.
La norma istitutiva non precisa nulla
riguardo alla maturazione delle ferie
nel corso della fruizione del congedo
retribuito.
L'INPDAP ha previsto con chiarezza,
nella Circolare del 12 maggio 2004, n.
31, che il congedo incide negativamente
sulla maturazione delle ferie salvo
indicazioni più di favore dei singoli
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L'INPS, da parte sua, non dà alcuna
indicazione in proposito.
La tredicesima mensilità L'articolo 42,
comma 5, del Decreto Legislativo n.
151/2001 prevede che l'indennità per il
congedo venga corrisposta nella misura
dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè
quella percepita nell'ultimo mese di
lavoro che precede il congedo,
comprensiva quindi del rateo per
tredicesima mensilità, altre mensilità
aggiuntive, gratifiche, indennità, premi
ecc.
Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS
(Circolare 15 marzo 2001, n. 64, punto
4) che dall'INPDAP (Circolare 10 gennaio
2002, n. 2).
Nell'indennità mensile è quindi già
compresa anche la tredicesima.
Il fatto che non vengano erogate tredici
indennità mensili non deve quindi trarre
in inganno.
INCOMPATIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI
La
normativa vigente prevede esplicitamente
che durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possano
usufruire dei benefici di cui
all'articolo 33 della Legge 104/92, cioè
dei permessi lavorativi di tre giorni
mensili. Per essere più espliciti: se
uno dei due genitori sta fruendo del
congedo retribuito di due anni, l'altro
non può richiedere la fruizione dei
permessi mensili di tre giorni.
La continuità e l'esclusività Vi sono
due soli casi in cui per l'accesso ai
congedi retribuiti vengono richiesti i
requisiti di continuità ed esclusività
dell'assistenza.
Il primo caso è quello in cui il figlio
sia maggiorenne e non convivente con i
genitori.
Il secondo caso è quello in cui i
congedi vengano richiesti dai fratelli o
sorelle conviventi con il disabile, dopo
la scomparsa dei genitori o nel caso in
cui questi ultimi siano inabili totali.
In entrambi i casi, il lavoratore deve
dimostrare di assicurare l'assistenza in
via esclusiva e continuativa.
Su tali concetti rimandiamo a quanto
esposto nella parte relativa ai permessi
mensili.
