indennità di frequenza
L'indennità
mensile di frequenza L'indennità di
frequenza, provvidenza a favore degli
invalidi minorenni, è stata istituita dalla
Legge 11 ottobre 1990, n. 289.
Condizioni:
- Fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.017,26; Importo 2005: Euro 233,87 L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.
La Sentenza
della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre
2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella
parte in cui non prevede che l'indennità
mensile di frequenza sia concessa anche ai
minori che frequentano l'asilo nido.
L'indennità di frequenza è incompatibile con
l'indennità di accompagnamento e con
l'indennità di comunicazione concessa ai
sordomuti.
